Riceviamo dal Consigliere dott. Nicola Ciracì e pubblichiamo
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Alla cortese attenzione S.E. Prefetto di Brindisi
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Ministero dell’Interno Unità di Missione ex-Agenzia
autonoma
per la gestione
dell’Albo dei segretari comunali e provinciali
piazza Cavour 25 00193 Roma
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Responsabile della sezione Puglia - Albo Regionale.
dott. Francesco Fiore
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Revisori dei conti Comune di Ceglie Messapica
SEDE
OGGETTO: Richiesta revoca della
Delibera della Giunta Comunale della Città di Ceglie Messapica n. 207 del 25.10.2013, allegata alla presente, ad oggetto “Costituzione Ufficio di Staff
del Sindaco per attività di indirizzo e controllo attuazione programma”.
Il sottoscritto Nicola Ciracì in
qualità di consigliere comunale del Comune di Ceglie Messapica, pone
all’attenzione delle SS.VV. la Delibera della Giunta Comunale della Città di
Ceglie Messapica n. 207 del 25.10.2013, allegata alla presente, ad oggetto
“Costituzione Ufficio di Staff del Sindaco per attività di indirizzo e
controllo attuazione programma” manifestamente illegittima e causa di danno
erariale.
Si evidenza che il consigliere
Tommaso Argentiero ha già formalmente richiesto al Sindaco e al Segretario
Generale la revoca della stessa Delibera perché nulla dal punto di vista
amministrativo, senza aver soddisfazione.
La citata delibera in maniera
totalmente illegittima prevede che le due nomine previste 1) Capo di Gabinetto
/ Ufficio di Staff del Sindaco con funzioni anche di addetto stampa; 2) esperto
per supporto alla progettazione in materia di politica comunitaria e
finanziamenti regionali e nazionali, vengano assunte con decreto del Sindaco
sentita la Giunta Comunale senza alcuna valutazione e quindi in maniera
evidente contra legem.
Si evidenzia che vi è un
principio basilare nel nostro ordinamento, da lungo tempo unanimemente
riconosciuto dalla giurisprudenza contabile in virtù del quale ogni ente
pubblico, dallo Stato all’ente locale, deve assolvere ai compiti istituzionali
avvalendosi delle proprie strutture organizzative e del personale che vi è
preposto.
Detto principio costituisce, per
jus receptum, il corollario del canone costituzionale di buona amministrazione
(art. 97 Cost.) che impone alla pubblica amministrazione di uniformare i propri
comportamenti ai criteri di legalità, economicità, efficienza ed imparzialità.
Tuttavia, la possibilità di far
ricorso a personale esterno (esternalizzazione) è ammessa nei limiti e alle
condizioni in cui la legge lo preveda.
Dalla lettura sistematica delle
disposizioni che disciplinano il ricorso alle risorse esterne, e quindi
dall’esegesi dell’art. 7 del d.lgs. 1993, n. 29, dell’ art. 110, comma 1, 2, e
6 del dlg. 267/2000 (con esclusivo riferimento ai comuni ed alla province),
dell’art. 1, co. 11 e co. 116 della legge n. 311/2004, dell’art. 32 del d.l.
223/2006 e successivamente dell’art. 3, comma 76, della l. 244 del 2007, è dato
cogliere un principio normativo di fondo che regola tutta la materia e cioè il
conferimento di incarichi all’esterno, in qualunque delle ipotesi previste, è
consentito solo allorquando nell’ambito della dotazione organica non sia
possibile reperire personale competente ad affrontare problematiche di
particolare complessità od urgenza.
In altri termini lo stesso
legislatore subordina l’utilità dell’esternalizzazione a ferrei limiti legali,
solo in presenza dei quali si giustifica l’esborso di denaro.
Ne consegue che tutti gli
eventuali emolumenti erogati costituiranno un danno all’erario del Comune di
Ceglie Messapica a prescindere dall’attività concretamente svolta da questi,
poiché in ogni caso non può considerarsi utile atteso che avrebbe potuto, per
come sopra evidenziato, essere svolta da soggetti interni all’amministrazione
stessa.
La Corte dei Conti ha sentenziato
che [sentenza 10.5.2013 n. 159] “L’evento dannoso per cui è causa (illegittimo
incarico professionale all'esterno dell'ente) è stato determinato non solo
dalla condotta colposa degli odierni convenuti ma anche dal comportamento di
soggetti che sono rimasti estranei al presente giudizio ed in particolare dal Segretario Generale Comunale che ha
reso parere favorevole di legittimità sulla deliberazione della giunta
municipale con la quale è stato deciso il conferimento dell’incarico per cui è
causa.
Conseguentemente, in ragione
dell'art. 53, comma 3, l. n. 142 del 1990, di tale parere deve rispondere, a
prescindere dalla natura obbligatoria o facoltativa.”
Risulta evidente dalla dotazione organica del nostro comune
che varie figure professionali hanno la specifica professionalità e competenza
in merito “alla progettazione in materia di politica comunitaria e
finanziamenti regionali e nazionali” e peraltro lo stesso art. 42 comma 2 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi
del Comune di Ceglie Messapica prevede che “detti uffici possono essere
costituiti da“ innanzi tutto “dipendenti interni”.
Il Comune di Ceglie Messapica ha
al suo interno almeno 4 figure apicali con categoria D, che hanno retto come
responsabili di posizione organizzative, per lungo periodo settori specifici
che prevedevano attività nell’ambito di progettazione di politiche comunitarie
e di finanziamenti in ambito regionale e nazionale, quali l’ing. Giovanni
Chiatti, l’ing. Pasquale Suma, il dott. Giuseppe Amico, la dott.ssa Emilia
Epifani.
Risulta grave e omissivo che
all’interno dell’atto deliberativo non si è in alcun modo specificato la
mancanza di professionalità all’interno dell’Ente dove anzi vi è abbondanza di
personale della propria struttura organizzativa che potrebbe essere preposta.
Duole constatare che il Segretario Generale Comunale dott. Domenico
Ruggiero, peraltro supplente e non assegnatario, che è un tecnico del
diritto e svolge una specifica funzione di garante della legalità e della
correttezza amministrativa dell’azione dell’ente locale, di assistenza e di
collaborazione giuridica ed amministrativa, non avrebbe dovuto rilasciare il
parere favorevole proprio in considerazione della palese violazione dei
parametri normativi.
Si evidenzia che la Corte dei
Conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, ha condannato “il
Presidente della Provincia di Palermo al risarcimento del danno erariale subito
dall'ente, nella misura corrispondente alle retribuzioni erogate a soggetti
esterni all'amministrazione assunti -a tempo determinato- per le funzioni di diretta
collaborazione del vertice politico.
Il danno patrimoniale è ravvisato
nell' illegittimità degli atti adottati in violazione della normativa vigente
ed in contrasto con i principi di efficacia ed economicità dell'azione
amministrativa;
evidenzia i limiti che la giurisprudenza ha individuato in materia di assunzione/utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione che si desumono, in primo luogo, dal principio secondo il quale le pubbliche amministrazioni devono, di norma, svolgere i compiti istituzionali avvalendosi del proprio personale; la conferma risiede anche nell'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 che legittima gli incarichi individuali ad esperti di provata competenza solo per esigenze cui gli enti non possono far fronte con il personale in servizio, per giustificati motivi e per una effettiva utilità;
sottolinea che occorre collocare la facoltà in contesto (affinché sia corretta e legittima) "... nel solco dell'orientamento giurisprudenziale tracciato dalla Corte di cassazione in relazione ai principi di legalità, di economicità ed efficacia - affermati dal primo comma dell'art. 1 della legge 07/08/1990, n. 241, e strettamente collegati con il fondamentale principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione"; pertanto, "il potere discrezionale di ricorrere a professionalità esterne da abidire ad uffici di staff e di diretta collaborazione, anche con esperti o consulenti, del vertice politico non può ritenersi svincolato dal rispetto dei principi enunciati dal citato primo comma dell'art. 1 della legge n. 241/1990".
evidenzia i limiti che la giurisprudenza ha individuato in materia di assunzione/utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione che si desumono, in primo luogo, dal principio secondo il quale le pubbliche amministrazioni devono, di norma, svolgere i compiti istituzionali avvalendosi del proprio personale; la conferma risiede anche nell'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 che legittima gli incarichi individuali ad esperti di provata competenza solo per esigenze cui gli enti non possono far fronte con il personale in servizio, per giustificati motivi e per una effettiva utilità;
sottolinea che occorre collocare la facoltà in contesto (affinché sia corretta e legittima) "... nel solco dell'orientamento giurisprudenziale tracciato dalla Corte di cassazione in relazione ai principi di legalità, di economicità ed efficacia - affermati dal primo comma dell'art. 1 della legge 07/08/1990, n. 241, e strettamente collegati con il fondamentale principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione"; pertanto, "il potere discrezionale di ricorrere a professionalità esterne da abidire ad uffici di staff e di diretta collaborazione, anche con esperti o consulenti, del vertice politico non può ritenersi svincolato dal rispetto dei principi enunciati dal citato primo comma dell'art. 1 della legge n. 241/1990".
L'inosservanza della normativa e
dei sopracitati principi generali è riscontrata dalla Corte in relazione al
fatto che gli incarichi esterni conferiti:
- non erano stati preceduti dalla preventiva verifica dell'insussistenza
di professionalità interne da adibire ai compiti richiesti, così come mancanti
anche della sola indicazione delle ragioni di preferenza delle professionalità
esterne rispetto al personale in servizio.
Risulta improvvido che la
delibera in questione è peraltro priva di un parere del collegio dei Revisori
dei Conti, dei quali si chiede immediato intervento, al fine di evitare danni
erariali.
Si chiede, altresì, un immediato
intervento delle vostre autorevoli Eccellenze affinché si impedisca il sorgere
di danno erariale che mi costringerebbe a intraprendere azioni presso le
Procure competenti.
Con osservanza
Ceglie Messapica, 11.11.2013
Dott. Nicola Ciracì
Consigliere Comunale
del Comune di Ceglie Messapica
Questa è conoscenza del saper amministrare. La classe non è acqua. Un altro livello.
RispondiEliminaBravo Nicola!
mica la capiranno, che ne sanno di pubblica amministrazione.
RispondiEliminae adesso come fanno? li assume all'agenzia? seeeeee avoglia!
RispondiEliminala politica non è acqua, sei uno SCALONE sopra quei mercenari politici
RispondiEliminamai visto un sindaco tanto impreparato.
RispondiElimina